Forse non tutti sanno che il codice civile all’art. 1130 bis prevede per i condomini la possibilità di nominare un revisore esterno che provveda a controllare e verificare la contabilità condominiale tenuta dall’amministratore regolarmente nominato.
Per nominare il revisore è necessario il voto favorevole della stessa maggioranza dei condomini prevista per la nomina dell’amministratore.
Detto revisore non deve avere una qualifica particolare ma deve necessariamente avere le competenze contabili, amministrative nonché giuridiche necessarie all’espletamento dell’incarico.
La figura del revisore rende operativa un’utile funzione di controllo sull’operato dell’amministratore a tutela del condominio e dei singoli condomini, in modo particolare nei grandi complessi condominiali.